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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 2
Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale
1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonchè nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia- Romagna.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.
3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

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