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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 3
Obiettivi dell'azione regionale
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;
c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.
3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

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