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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 4
Soggetti della cooperazione internazionale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:
a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
b) le università, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
c) le imprese di pubblico servizio;
d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);
e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
f) le comunità di immigrati;
g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

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