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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 5
Ambiti di intervento
1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art.1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico- sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4.

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