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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 6
Iniziative di cooperazione internazionale
1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) , realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonchè in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 4;
b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge.
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.
10. La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

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