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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 8
Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

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