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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 9
Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

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