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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/06/2002

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002

Art. 10
Programmazione degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;
c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);
d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in paesi esteri.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'art. 4.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.

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