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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/03/2004

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

Art. 12
Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del D.L.18 gennaio 1993, n. 8 Sito esterno, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 Sito esterno, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un "programma-Paese".
2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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