LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Organismo gestionale
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:
a) maggiore efficacia ed efficienza all'azione regionale;
b) la necessaria tempestività nella realizzazione delle azioni;
c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.