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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 3
Obiettivi dell'azione regionale
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;
c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.
3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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