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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 8 (1)

(prima aggiunto comma 4 bis da art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 4 bis da art. 22 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.
4 bis. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), con priorità alle università, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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