LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
Art. 2 bis - Richiami
Art. 3 -
Controlli
Art. 4 -
Sospensione del prelievo
Art. 5 -
Disposizioni finali
Art. 6 -
Entrata in vigore
Art. 1
Finalità
1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia- Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002- 2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno (Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer montanus);
b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di passeri;
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.
Art. 2 bis
(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 20 settembre 2002 n. 22)
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.
Art. 3
Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della presente legge per i competenti organi statali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonchè ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.
Art. 4
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba livia) le Province possono predisporre i piani dicontrollo di cui all'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994.
2.
L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. " .
4.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta esulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statalee con riferimento ai contenuti della Carta regionale dellevocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per laelaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Conil medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce icriteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici didensita' venatoria di cui all'art. 8. " .
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.