LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 -
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
Art. 2 bis - Richiami
Art. 3 -
Controlli
Art. 4 -
Sospensione del prelievo
Art. 5 -
Disposizioni finali
Art. 6 -
Entrata in vigore
Art. 1
(articolo abrogato da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 3)
Finalità
abrogato
Art. 2
(articolo abrogato da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 3)
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
abrogato
Art. 2 bis
(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 20 settembre 2002 n. 22)
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.
Art. 3
(articolo abrogato da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 3)
Controlli
abrogato
Art. 4
(articolo abrogato da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 3)
Sospensione del prelievo
abrogato
Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994.
2.
L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".
4.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.".
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.