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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Titolo I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 2
Interventi promossi dalla Regione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:
a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche;
b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;
d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 Sito esterno, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 Sito esterno" ovvero individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio urbano o rurale, di proprietà degli enti locali, ovvero edifici di proprietà di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorità per gli edifici destinati a finalità sociali o culturali;
e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e trasparenza individuati dal programma regionale di cui all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti alle procedure concorsuali, può essere previsto anche il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino vincitori;
f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico- ambientale;
g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche, caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita procedura concorsuale, dall'amministrazione pubblica titolare dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;
h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale. L'acquisto può interessare anche solo parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprietà;
i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
l) interventi urgenti su edifici di valore storico- architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;
m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal Titolo II della presente legge.
2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in materia di riqualificazione urbana".
Art. 3
Programma regionale
1. Al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1, il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale.
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti Locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare:
a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla presente legge;
b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero di abitanti;
c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
d) a definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.
4. La proposta del programma regionale è predisposta dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale".
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, la Regione può concludere accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali e con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le attività dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nella delibera di approvazione del programma.
7. Il programma regionale può prevedere la facoltà per i Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.
8. Il programma regionale può stabilire l'accantonamento di risorse per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2, nonché degli interventi promossi dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi contributi.
Art. 4
Attuazione del programma
1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.
2. Il bando specifica, in particolare:
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c) i termini e le modalità per la presentazione alla Giunta regionale delle domande;
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.
Art. 5
Studio di fattibilità
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.
3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande.
4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.
5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.
Art. 6
Programma attuativo
1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente legge.
4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.
Art. 7
Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999 Sito esterno, alla stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione può proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, può prevedere particolari forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo regionale è subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.

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