LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
Art. 5
(modificato comma 3 da art. 14 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)
Studio di fattibilità
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.
3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine il dirigente regionale competente procede comunque alla valutazione delle domande.
4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.
5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.