LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
Art. 8
Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livelli di qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale.
2. Per i fini di cui sopra, la Regione può concedere contributi per la progettazione e la realizzazione di tali interventi architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.
3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale.
4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualità uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio 1974 n. 64, 5 novembre 1971 n. 1086, 5 marzo 1990 n. 46, e saranno valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove l'applicazione della legge 29 luglio 1949 n. 717 .