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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2002
2. Testo Originale15/07/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Titolo II
PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
Art. 8
Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livelli di qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale.
2. Per i fini di cui sopra, la Regione può concedere contributi per la progettazione e la realizzazione di tali interventi architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.
3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale.
4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualità uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio 1974 n. 64, 5 novembre 1971 n. 1086, 5 marzo 1990 n. 46, e saranno valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove l'applicazione della legge 29 luglio 1949 n. 717 Sito esterno.
Art. 9
Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico
1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.
2. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi:
a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.
3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.
4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.

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