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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 dell' 1 agosto 2002

Art. 12
Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del primo programma, previsto dalla presente legge, sono fatte salve le norme, gli impegni ed i procedimenti in corso, attivati in base alle disposizioni di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 " Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche " e alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 " Modifiche alla L.R. n. 26 del 24 agosto 1987 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche " .

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