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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 6

(sostituito comma 4 da art. 36 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Programma regionale
1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma è approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.
2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:
a) gli interventi prioritari;
b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.
3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficoltà che attengono alla fattibilità possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso.
4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.
5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati purché realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale approva il piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.

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