LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 10 bis
(aggiunto da art. 32 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Attrattività turistica
1.
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.