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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

Art. 8
Interventi finanziabili
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:
a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;
b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;
c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;
d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;
e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:
- impianti di arroccamento;
- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve; a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.
La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:
- l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;
- la razionalizzazione della conduzione degli impianti;
- la riduzione dell'impatto ambientale;
- l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;
- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti;
- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);
f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;
g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;
h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;
i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.

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