LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.
2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, Province, Comunità Montane e Comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.