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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 10

(aggiunta lett. c bis) comma 1 da art. 40 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi sostituito comma 1 da art. 24 L.R. 25 luglio 2013 n. 9, sostituita lett. e) comma 1 da art. 39 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Misura dei contributi
1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:
1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;
2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;
e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.

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