LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10 bis
(aggiunto da art. 32 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)
Attrattività turistica
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.