LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
(sostituito da art. 40 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38)
Norma transitoria
1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere.