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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni.

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