LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Soggetti beneficiari
1. I contributi regionali sono assegnati:
a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
b) alle Società sportive purché iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" .