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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.
2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, Province, Comunità Montane e Comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.

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