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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 12
Norma transitoria
1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere.

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