LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Obiettivi
1.
Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale;
b)
sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;
c)
assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
d)
accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico;
e)
promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;
f)
incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilità sul territorio e sull'ambiente montano;
g)
promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;
h)
ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.