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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/07/2016
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato18/07/2014
6. Testo Coordinato20/12/2013
7. Testo Coordinato25/07/2013
8. Testo Coordinato22/12/2011
9. Testo Coordinato06/03/2007
10. Testo Coordinato23/12/2002
11. Testo Originale01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.
2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, Province, Comunità Montane e Comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.

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