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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato21/10/2015
4. Testo Coordinato18/07/2014
5. Testo Coordinato20/12/2013
6. Testo Coordinato25/07/2013
7. Testo Coordinato22/12/2011
8. Testo Coordinato06/03/2007
9. Testo Coordinato23/12/2002
10. Testo Originale01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 12
Norma transitoria
1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere.

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