Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/07/2018 | |
2. | ![]() | 29/07/2016 | |
3. | ![]() | 21/10/2015 | |
4. | ![]() | 18/07/2014 | |
5. | ![]() | 20/12/2013 | |
6. | ![]() | 25/07/2013 | |
7. | ![]() | 22/12/2011 | |
8. | ![]() | 06/03/2007 | |
9. | ![]() | 23/12/2002 | |
10. | ![]() | 01/08/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022
LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 5
Formazione professionale
1.
La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.
2.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
3.
Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla
L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni.