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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/07/2016
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato18/07/2014
6. Testo Coordinato20/12/2013
7. Testo Coordinato25/07/2013
8. Testo Coordinato22/12/2011
9. Testo Coordinato06/03/2007
10. Testo Coordinato23/12/2002
11. Testo Originale01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.
3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni.

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