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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/07/2016
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato18/07/2014
6. Testo Coordinato20/12/2013
7. Testo Coordinato25/07/2013
8. Testo Coordinato22/12/2011
9. Testo Coordinato06/03/2007
10. Testo Coordinato23/12/2002
11. Testo Originale01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 7
Funzioni delle Province
1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le proposte alla Regione.
2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e devono essere ricompresi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.
3. Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, sentono le Comunità Montane competenti per territorio.

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