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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 2

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AZIENDE USL IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI, DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMIELITICHE NON OBBLIGATORIE, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 14 OTTOBRE 1999, N. 362 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 13

Art. 1
Conferimento di funzioni alle Aziende USL
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, nonché per effetto di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 14 ottobre 1999, n. 362 Sito esterno.

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