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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 2

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AZIENDE USL IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI, DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMIELITICHE NON OBBLIGATORIE, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 14 OTTOBRE 1999, N. 362 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 13

Art. 2
Funzioni e compiti della Regione
1. Al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende USL ai sensi dell'art. 1, la Regione Emilia-Romagna svolge:
a) funzioni di indirizzo e coordinamento, anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica;
b) espressione di pareri, qualora richiesti dalle Aziende USL, su questioni rilevanti nel procedimento di concessione degli indennizzi;
c) compiti di controllo e di monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa fissati da ogni Azienda USL.
2. Nei casi di persistente ed accertata inattività nell'esercizio delle funzioni conferite all'Azienda USL, la Giunta regionale invita l'Azienda inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario per l'adozione degli atti, in via sostitutiva.
3. In materia di ricorsi, resta fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno.

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