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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 2

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AZIENDE USL IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI, DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMIELITICHE NON OBBLIGATORIE, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 14 OTTOBRE 1999, N. 362 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 13

Art. 3
Procedimento
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 210 del 1992 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, le Aziende USL, con proprio atto, disciplinano le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento, i casi e le modalità di sospensione, il responsabile del procedimento stesso.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non dovrà superare comunque centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre a non più di trenta giorni per la fase di pagamento dell'indennizzo. Detto termine è da considerarsi sospeso dal momento in cui la pratica è inviata alla Commissione Medica Ospedaliera per il giudizio sanitario di cui all'art. 4 della L. n. 210 del 1992 Sito esterno, fino alla data in cui l'Azienda USL riceve la comunicazione dell'esito di tale giudizio da parte della suddetta Commissione.

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