LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali.