LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20
NORME CONTRO LA VIVISEZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Divieti
Art. 3 - Sanzioni
Art. 4 - Vigilanza
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(inseriti commi 2 bis e 2 ter da art. 1 L.R. 10 luglio 2003 n. 13)
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione.
Art. 2
(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 10 luglio 2003 n. 13)
Divieti
1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
2. E' altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati ... nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dalla Regione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.