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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2003 n. 13

L.R. 17 febbraio 2005 n. 4

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 1 bis - Utilizzo di animali a fini sperimentali
Art. 2 - Divieti
Art. 3 - Sanzioni
Art. 4 - Vigilanza
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(inseriti commi 2 bis e 2 ter da art. 1 L.R. 10 luglio 2003 n. 13; modificato poi comma 2 ter da art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 4)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione. Il Comitato etico regionale predispone una relazione annuale sulle sperimentazioni che si effettuano sul territorio dell'Emilia-Romagna.
Art. 1 bis
Utilizzo di animali a fini sperimentali
1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.
2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il Comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione animale.
Art. 2
Divieti
abrogato
Sanzioni
abrogato
Vigilanza
abrogato
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Con sentenza 7 giugno 2004, n. 166 pubblicata nella G.U. del 16 giugno 2004, n. 23, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli articoli 3 e 4 della presente legge, su ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002 e depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002.

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