LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 26 novembre 2002
Art. 25
Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del 2001 , il dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 27.