LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31
DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 45
Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16
1.
Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 sono aggiunte le seguenti parole:
" nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali. " .
2.
All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002 dopo la parola
" accordi "
sono inserite le seguenti: " con il Ministero per i beni e le attività culturali e " .
3.
Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 16 del 2002 è aggiunto il seguente periodo:
4.
Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 16 del 2002 è inserito il seguente:
"Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999 , alla stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività culturali. " .