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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 12
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

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