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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 2
Associazioni di promozione sociale
1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 Sito esterno per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 Sito esterno e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

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