LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 19
Norme di indirizzo e coordinamento
1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.
Note del Redattore:
(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)
(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)