LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 9
(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8, abrogato comma 2 da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)
Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. abrogato.(1)
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1.(2)
Note del Redattore:
(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)
(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)