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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

2.
Art. 21
Abrogazione di norme
1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) è abrogata.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato.
4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-Loco") è abrogato.

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