LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002
Art. 27
Occupazione per motivi d'urgenza
1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 , la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.
2. A seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 , l'autorità espropriante può disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei casi e con le modalità indicate nei commi 3 e 4 del presente articolo.
3. L'autorità espropriante può emanare un decreto di occupazione anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Nello stesso decreto è necessario:
a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;
b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e formalità richieste dalla legge, l'indennità provvisoria;
c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari risultanti dai registri catastali.
4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali civili, al proprietario delle aree e al beneficiario dell'espropriazione, se diverso dall'autorità procedente. La procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del d.p.r. 327/2001 , in merito ai modi e tempi di espressione delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di occupazione anticipata sull'indennità provvisoria.