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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002

Titolo II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
Capo I
Principi generali
Art. 3
Competenze in materia di espropri
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui al capo II del presente titolo.
2. Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonchè gli enti pubblici cui la funzione espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto dall'articolo 6.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.
4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilità dei procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all'autorità espropriante. Gli oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per le espropriazioni.
7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.
8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione delle forme associative di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), verificandone l'efficienza, l'economicità e la capacità di servizio all'utenza secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta.
9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni è predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.
10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono direttamente coinvolti.
Art. 4
Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorità esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione amministrativa.
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale, conferite ai sensi del capo II del presente titolo, la Regione:
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5;
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001 Sito esterno;
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.
Art. 5
Potere regionale di indirizzo e coordinamento
1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del capo II del presente titolo.
2. La Regione può adottare altresì direttive su procedure e modalità di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo 24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Tali atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Capo II
Conferimento agli enti pubblici delle procedure espropriative per opere di competenza regionale
Art. 6
Attività conferite
1. Le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza regionale sono conferite ai Comuni, fatte salve le ipotesi in cui la legislazione regionale attribuisca specificatamente alle Province o ad altri enti pubblici la realizzazione delle opere.
2. Ai Comuni sono conferite le funzioni espropriative relative alle opere di difesa del suolo e di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica, comprese le opere di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
3. Gli enti pubblici esercitano le funzioni conferite attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma 4.
4. I provvedimenti adottati dai Comuni e dagli altri enti pubblici sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati all'ufficio regionale.
Art. 7
Poteri sostitutivi
1. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

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